La legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006 ha ripartito le cessioni dei fabbricati strumentali in due grandi categorie: gli atti obbligatoriamente IVA-imponibili e gli atti normalmente IVA esenti nei quali tuttavia il cedente può optare per l'applicazione dell'Iva in modo ordinario.
Da un esame delle varie situazioni emerge che l'esenzione Iva non conviene alle imprese che effettuano cessioni di immobili strumentali: altrimenti dovrebbero restituire l'imposta detratta a suo tempo per l'acquisto o la costruzione del bene.
Inoltre applicando l'Iva avranno il vantaggio di incassarla e, se a credito, potranno ridurre il debito verso l'Erario senza chiederne il rimborso.