I curatori fallimentari sono stati inclusi nel novero dei sostituti di imposta per effetto dell'art. 37 comma 1 Legge n. 248/2006 con decorrenza dal 4 Luglio di quest'anno.
La Circolare delle Entrate afferma che il curatore è tenuto ad effettuare le ritenute sulle somme i cui presupposti si verificano a partire da tale data escludendo la valenza interpretativa (quindi retroattiva) rispetto al passato.