Una volta avviata l'indagine bancaria il contribuente deve essere tempestivamente informato dall'intermediario: da quel momento potrà quindi agire in sede giurisdizionale chiedendo l'inibizione dell'esecuzione del controllo, attraverso l'impugnazione del provvedimento di autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento delle Entrate o del direttore regionale della stessa ovvero, per la Guardia di Finanza, del Comandante Regionale.
L'autorizzazione rappresenta, infatti, un atto amministrativo, come tale impugnabile innanzi al Tar competente ad esempio per motivazione insufficiente e, di conseguenza, ritenere il provvedimento viziato da eccesso di potere e difetto assoluto di motivazione.
Contro l'avviso di accertamento, invece, sono competenti le Commissioni tributarie mediante prestazione di idonea prova contraria alla pretesa del Fisco.