Per ottenere il riconoscimento del diritto alla mobilità lunga previsto dalla legge 223/91 8art. 7 comm. 7), il requisito dell'anzianità contributiva deve essere valutato contando anche eventuali periodi di lavoro non subordinato, ma autonomo. E' necessaria, comunque, la domanda di ricongiunzione dei rispettivi periodi, per arrivare alla pensione di anzianità.
E' il principio stabilito dalle Sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza 16749 del 21 luglio.