Dopo la modifica intervenuta per effetto dell'art. 35 del Dl 223/06 (convertito con legge 248/06), il nuovo Tuir ha realizzato il passaggio dell' "obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa", già nell'originaria formulazione dell'art. 53, comma 1, dalla lettera c alla e.
Si potrebbe affermare che tra i beni da computare per la verifica dei requisiti di operatività debbano essere escluse le partecipazioni "Pex" e le obbligazioni e gli altri titoli.