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PER GLI ACQUISTI E LE CESSIONI PROVA CONTRARIA SOLO NELLA LEGGE

Per gli acquisti e le cessioni prova contraria solo nella legge

Non è sufficiente una relazione tecnica attestante le cause del trasferimento nei locali di un'altra società senza la preventiva comunicazione agli Uffici

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Con la sentenza n. 17210 del 28 Luglio 2006 la Corte di Cassazione precisa che le presunzioni legali disciplinate dal decreto 441/1997 possono essere superate con la prova contraria soltanto però utilizzando i mezzi probatori specificatamente previsti dalla normativa e non con qualsiasi mezzo ritenuto più opportuno e legittimo.

Nel caso specifico l'accertamento riguardava una società per ricavi non contabilizzati e non dichiarati ed era scattato a seguito del rinvenimento nei locali della stessa di scritture contabili, macchinari e personale dipendenti appartenenti ad un'altra società che non aveva provveduto alle comunicazioni obbligatorie.

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