Le prestazioni di un call center svolte a favore di una società che organizza scommesse telefoniche deve scontare l'IVA secondo l'aliquota ordinaria: i servizi non possono essere qualificati come "operazione di scommessa" anche se il fornitore di servizi telefonici agisce in nome e per conto della società che opera nel gioco d'azzardo.
La posizione è contenuta nella sentenza sulla causa C-85/05 della Corte di Giustizia UE.