La Corte di Cassazione, sentenza n. 14033 depositata il 16 giugno scorso ha ribadito il principio secondo cui l'omesso versamento all'Erario, da parte del sostituto di imposta, della ritenuta di acconto sul compenso dovuto ad un professionista impedisce a quest'ultimo, in sede di dichiarazione dei redditi, di detrarre l'ammontare della ritenuta operata sulla sua remunerazione.
Per la Corte il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il prestatore d'opera.