La Corte di Cassazione, sentenza n. 10003 del 28 Aprile 2006, ha chiarito che la dichiarazione integrativa di uno dei coniugi non produce effetti nei confronti dell'altro: il fisco potrà dunque rettificare il reddito di partecipazione del coniuge che non si è avvalso del condono.
Il caso di specie riguardava la rettifica del reddito di impresa conseguito da una azienda coniugale.
L'accertamento era stato impugnato dai coniugi con unico ricorso; in un secondo momento solo uno dei due aveva presentato la dichiarazione integrativa ex legge n. 413/1991.
Il giudice di primo grado aveva estinto il giudizio per avvenuto condono con effetto per entrambi i coniugi.
Di diverso avviso invece la Cassazione.