Con una decisione del 20 Aprile il Garante per la Privacy ha ribadito che è proibito dall'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali l'invio di una e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza il previo consenso dell'interessato.
Questa pronuncia trae spunto dal ricorso presentato da un cittadino che aveva ricevuto posta indesiderata da una società di prodotti informatici che opera su Internet e aveva richiesto al mittente la cancellazione dei propri dati dall'archivio della stessa.
Un indirizzo di posta elettronica, per il solo fatto di essere reperibile in rete, non autorizza comunque un suo uso indiscriminato.