Nella sentenza n. 4225 del 1° dicembre 2005 (depositata il 24 febbraio 2006) la Corte di Cassazione ha precisato che nel caso in cui l'Amministrazione provveda al recupero a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle somme corrispondenti a spese inesistenti, non è tenuta a ridurre proporzionalmente il reddito lordo denunciato dalla società.
E', infatti, dato di esperienza che i costi inesistenti siano di solito denunciati per occultare utili esistenti e non determinino un'artificiosa dilatazione delle entrate.
L'Ufficio, nel caso specifico aveva infatti recuperato a tassazione i costi fittizi senza poi "abbattere" i pretesi maggiori ricavi artificiosamente dichiarati.