La normativa vigente prevede che per il lavoratore addetto al seggio elettorale (a titolo di presidente, segretario, rappresentante di lista) le assenze dal lavoro devono essere considerate giornate lavorative. Con la legge n. 69 del 1992 viene sancito che i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.