Nuova bocciatura per l'Irap, ma con riserva di accertare la ´somiglianza sostanziale' della sua base imponibile con quella dell'Iva. L'eventuale abrogazione del tributo, comunque, non avrà effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso per i contribuenti che hanno presentato ricorso prima del 17 marzo 2005. È quanto emerge dalle conclusioni che l'avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'Ue, Christine Stix-Hackl, ha presentato ieri nella seconda fase del procedimento pregiudiziale C-475/03.