La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3891 del 22 febbraio 2006 ha delimitato i benefici fiscali alle banche che fanno beneficenza. Infatti le erogazioni liberali sono deducibili soltanto in presenza di determinati presupposti di legge e cioè se sono fatte in favore di specifici soggetti ed entro certe somme di denaro.
Ciò a prescindere dalle direttive della Banca d'Italia. Secondo la giurisprudenza di legittimità, le somme assegnate dalle casse di risparmio a opere di beneficenza e di pubblica utilità, sono fiscalmente deducibili anche quando non siano transitate nel conto dei profitti e delle perdite. Occorre però che ricorra "il requisito soggettivo (tipi di destinatari) e quello oggettivo (limite pecuniario della erogazione)".