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SEMPLIFICAZIONI FISCALI 2018 NEL DECRETO DIGNITÀ

1 minuto, Redazione , 16/07/2018

Semplificazioni fiscali 2018 nel decreto dignità

Decreto dignità 2018: split payment, redditometro e spesometro. Ecco le semplificazioni fiscali previste nel decreto pubblicato in Gazzetta

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Redditometro, spesometro, split payment: ecco le semplificazioni fiscali contenute nel cd. Decreto dignità approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n.8 dei primi di luglio, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dopo ben 11 giorni di ritardi e rimandi.

In particolare,

  • in merito alle Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro è stata previsto l'aggiornarmento dello strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche previsto dall’art. 38, comma quinto, del d.P.R. 600/73 stabilendo che il Ministero dell’Economia e delle finanze, possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. Invece, il decreto ministeriale il 16 settembre 2015, attualmente vigente non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi.
  • Il successivo articolo contiene disposizioni sulle spesometro. Com'è noto l'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 prevede che i contribuenti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. A sua volta, l’articolo 1-ter del D.L. n. 148 del 2017 prevede come facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale. Con specifico riferimento alle comunicazioni dei predetti dati relativi al terzo trimestre del 2018, il comma 1 dell’articolo in esame interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.  Il comma 2 chiarisce che, per coloro che optino per l’invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
  • Infine, si prevede l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute

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