La Direzione Generale e Diritti d'autore comunica la proroga del Bonus librerie per l'annualità 2022.
Nel dettaglio, con un comunicato viene specificato che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 09:00 dell'11 settembre 2023 e fino al nuovo termine di scadenza dell'8 novembre 2023 alle ore 13:00, esclusivamente mediante questo portale: https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Si avvisa inoltre che anche per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Lo scorso 31 agosto la Direzione generale biblioteche, fissava la data per la presentazione delle domande per il bonus librerie.
Nel dettaglio, si comunica che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 9:00 dell'11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
ATTENZIONE il termine di invio delle domande è stato prorogato al giorno 11 novembre 2023.
Inoltre, attenzione al fatto che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida (scarica qui il pdf) alla compilazione della domanda. Invece, eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a [email protected]
Tax credit librerie: i beneficiari
In generale, possono usufruire dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:
- 47.61 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.
Inoltre, gli esercenti devono:
- avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- aver sviluppato, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri pari ad almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:
- 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
- 10.000 euro per gli altri esercenti.
Tax credit librerie: come si calcola
La determinazione del credito di imposta è effettuato in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del decreto 23 aprile 2018.
Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.
Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.
Verrà data la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.
Parametri per il calcolo del credito di imposta
Il credito d'imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
- 1. imposta municipale unica - IMU;
- 2. tributo per i servizi indivisibili - TASI;
- 3. tassa sui rifiuti - TARI;
- 4. imposta sulla pubblicità;
- 5. tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- 6. spese per locazione, al netto IVA;
- 7. spese per mutuo;
- 8. contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.
Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo, ai fini della quantificazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1, allegata al decreto 23 aprile 2018.
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