E' sottoposto a sanzione per invio ritardato della dichiarazione, l'intermediario che non trasmette nei termini il documento per errori bloccanti nel sistema o per malattia di un suo collaboratore che ha inserito i dati. E' questo il senso della Sentenza 19381 della Suprema Corte di Cassazione del 20 luglio 2018.
Il caso, partendo dal ricorso su una sanzione amministrativa inflitta ad un soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per invio oltre il termine prescritto, ha ribadito un principio di diritto già precedentemente esposto.
In particolare, come si legge nelle ragioni che hanno portato la Suprema Corte alla condanna del professionista, in tema di sanzioni amministrative comminate - per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti - ad un soggetto che svolga professionalmente tale compito, grava su quest'ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l'onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza la quale, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere caratterizzata dalla perizia, che implica che egli non possa addurre quali scusanti né
- la presenza di disguidi tecnici ("nella specie i cd. errori bloccanti"), in quanto rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti che possono essere efficacemente superati per mezzo delle conoscenze tecniche attinenti a tale professione,
- la malattia, l'infortunio o comunque l'indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l'anticipata individuazione di un eventuale sostituto.
Le conseguenti sanzioni amministrative non possono essere considerate risposta a delle violazioni meramente formali (e quindi in contrasto con l'art. 10 dello Statuto dei contribuenti) perché il rispetto dei termini per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei contribuenti risponde all'esigenza, costituzionalmente rilevante, di permettere un efficace e reale controllo su di esse, in conformità al principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e funzionale sia al rispetto del principio dell'equilibrio del bilancio che di quello, a tutela dello stesso contribuente, della capacità contributiva, ossia a che non siano fatti errori circa il quantum delle imposte dovute.