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SÌ ALLA CO.CO.CO. PER TUTTE LE ATTIVITÀ

Sì alla co.co.co. per tutte le attività

Le possibilità di ricorso alla tipologia contrattuale prevista dal dlgs 276/03

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La tipologia di attività non limita le co.co.co. Il requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso costituisce, infatti, mera modalità organizzativa della prestazione che può riferirsi a qualsiasi tipo di lavoro. Ciò che vale è l'autonoma gestione dell'attività lavorativa da parte del collaboratore.
La differenza con il lavoro subordinato sta nell'interesse del committente (impresa-datore di lavoro) al perfezionamento del risultato convenuto e non, piuttosto, come avviene nei rapporti subordinati, nella disponibilità di una prestazione lavorativa.

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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