L'INAIL, con l'istruzione operativa n. 1181 del 2 febbraio 2024 e facendo seguito alla circolare 21 dicembre 2023, n. 57 comunica che è possibile per i
soggetti interessati, che avevano presentato alla Sede Inail competente la domanda di sospensione dei premi assicurativi , presentare ora le domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi , come previsto dall’articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.1562 ,
Si tratta dei premi in scadenza nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017.
Le domanda vanno inviate con l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della
sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria,
La circolare ricorda che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.
Sono esclusi dall’ammissione all’agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del
- 24.8.2016,
- del 26.10.2016,
- del 30.10.2016 e
- del 18.1.2017
nei Comuni interessati dal sisma.