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BONIFICI A CAVALLO D'ANNO: CHIARIMENTI ADE SULLA RILEVANZA FISCALE

Bonifici a cavallo d'anno: chiarimenti ADE sulla rilevanza fiscale

Le Entrate chiariscono la rilevanza fiscale per i bonifici effettuati a cavallo d'anno in cui la disposizione e il reale addebito non coincidono e il pagamento va l'anno successivo

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L’agenzia delle Entrate in una delle risposte ai quesiti presentate nel corso di Telefisco 2024 del 1 febbraio replica a dubbi sulla deduzione dei costi secondo il principio di cassa dando rilievo all'ordine di pagamento del bonifico.

Relativamente alla non coincidenza tra il pagamento effettuato con bonifico e il relativo addebito (successivo) dello stesso sul conto corrente viene sinteticamente evidenziato che nessuna rilevanza ai fini fiscali è da attribuirsi al momento in cui materialmente avviene poi l’addebito sul conto corrente dell’erogante.


Deduzione costi per cassa: chiarimenti ADE su bonifico a cavallo d'anno

Un professionista chiedeva la corretta competenza del costo ai fini della deducibilità dello stesso nell’ipotesi di bonifico effettuato il giorno 29 dicembre 2023, ma poi addebitato sul conto corrente il giorno 2 gennaio 2024.

L’agenzia ha replicato ritenendo di poter applicare quanto già chiarito, nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il caso di un pagamento on line dei contributi mediante l’utilizzo della carta di credito.

Nel documento di prassi è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca.

Il momento successivo in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca, secondo il chiarimento delle Entrate riguarda un rapporto interno che coinvolge delegante e delegato irrilevante ai fini fiscali.

La risposta è interessante poiché applicabile in modo trasversale in ogni ipotesi di applicazione del principio di cassa, ad esempio:

  • all’impresa in contabilità semplificata, 
  • alla deduzione di un onere in dichiarazione dei redditi per un privato,
  • alle detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi.

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