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PLUSVALENZA DA CESSIONE DI MARCHI: IMPONIBILITÀ IRAP NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Plusvalenza da cessione di marchi: imponibilità IRAP nel concordato preventivo

Concordato preventivo: chiarimenti sulla rilevanza ai fini IRAP delle plusvalenza da cessioni di marchi d'impresa. Non si applica l'esclusione riconosciuta per l'IRES

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Con la Risposta a interpello n 27 del 31 gennaio le Entrate replicano ad un istante che domandava chiarimenti in merito all'eventuale rilevanza ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d'impresa nel caso di "procedura di concordato preventivo liquidatorio omologato nel 2020". 

Secondo l'Agenzia la plusvalenza derivante dalla cessione del solo marchio d’impresa è imponibile ai fini IRAP secondo le regole ordinarie. 

Vediamo il perché.

Plusvalenza da cessione marchi: imponibilità IRAP nel concordato preventivo 

Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il liquidatore giudiziale ha ceduto un marchio detenuto in proprietà, realizzando una plusvalenza rispetto al valore iscritto nel libro dei beni ammortizzabili e nei conti sociali. 

L'istante asserisce che la plusvalenza non rileva al fine del calcolo della base imponibile IRES, ai sensi dell'articolo 88, comma 5, del Tuir; ma chiede se concorra alla formazione della base imponibile ai fini IRAP.

L’Agenzia in prima istanza ha replicato inquadrando giuridicamente il concordato preventivo regolato attualmente dall’articolo 84 del Dlgs n. 14/2019 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), confermando che per la determinazione della base imponibile IRES, per espressa previsione legislativa, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze (articolo 86, comma 5, del Tuir).

Successivamente l'agenzia aggiunge che per quanto riguarda l’IRAP il principio generale, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008, è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, senza il riconoscimento delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito come avveniva in passato attraverso l’abrogato articolo 11bis del Decreto IRAP. 

Attualmente, le modalità di calcolo del tributo sono più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Nel caso di specie essendo l’istante una società di capitali la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

L'Agenzia richiama la circolare n. 27/2009 che ha definito rilevanti ai fini Irap le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali, in coerenza con quanto avviene per la cessione di immobili patrimoniali, con la sola esclusione dalla base imponibile Irap delle plus o minusvalenze realizzate in sede di cessione d’azienda (in quanto ''operazione che genera sempre componenti straordinarie''). 

Nello specifico ''non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d'imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento. Una interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali”.

In relazione specificamente ai marchi d’impresa, l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo del decreto Irap riconosce espressamente la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto, stabilendo che '”sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico”.

Non essendo previste specifiche disposizioni per la determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo, secondo l'agenzia trova applicazione l’ordinaria disciplina Irap, se i componenti reddituali siano correttamente classificati ai fini contabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo, tranne che nel caso già citato di operazioni di cessioni d’azienda.

In conclusione l’Agenzia ritiene che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d'impresa avvenuta nell'ambito di concordato preventivo assuma rilevanza ai fini Irap secondo le regole ordinarie (articoli 4 e 5 del Dlgs n. 446/1997), stante la sua classificazione contabile, anche per espresso riconoscimento della società istante, nella voce A.5) del conto economico.

Secondo l'agenzia in sintesi, occorre distinguere l’ambito IRES, per il quale l’articolo 86, comma 5, del Tuir stabilisce espressamente che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni. 

Dal 2008 per l’Irap vale invece il principio della presa diretta dal bilancio, che sostituisce il meccanismo precedente per cui rilevavano ai fini Irap le variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito, cosicché si è determinato lo sganciamento dell'IRAP dall’IRES.

Allegato

Risposta a interpello n 27 del 31.01.2024

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