Con la pubblicazione avvenuta ieri del provvedimento di approvazione del nuovo Regolamento sulla tenuta del Registro delle attività sportive dilettantistica sono state fornite le istruzioni dettagliate e il modello per
- il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
- il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11).
Le novità consentono l’iscrizione al Registro a tutti gli enti sportivi, anche quelli che svolgono attività sportive non riconosciute dal Coni e dal Cip, e, per le associazioni sportive dilettantistiche, di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Vediamo i principali dettagli
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Riconoscimento natura sportiva delle attività: presentazione delle domande
La procedura da seguire è la seguente:
- - Gli enti interessati, anche in forma collettiva, presentano domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta direttamente al Dipartimento per lo Sport, a mezzo pec all’indirizzo [email protected], allegando l'apposito modulo firmato dal rappresentante legale di ciascun ente e compilato in ogni sua parte, avendo particolare cura nel descrivere l’attività svolta nei suoi caratteri sportivi, tenuto conto della definizione di “sport” di cui al D.Lgs 36/2021: “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
- - Il Dipartimento per lo Sport, esaminata e verificata preliminarmente la documentazione ricevuta, sentito il CONI o il CIP per l’eventuale valutazione di possibili profili di carattere tecnico dell’attività, in caso di esito positivo , sottopone l’istanza all’Autorità politica delegata in materia di sport, per l’aggiornamento annuale dell’elenco delle attività sportive ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP. In caso di esito negativo il Dipartimento ne dà notizia agli istanti, motivando il diniego.
- - A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport dell’elenco , gli enti sportivi che svolgono dette attività potranno presentare direttamente domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, attraverso apposita procedura telematica, secondo le modalità indicate nel Regolamento (articolo 6 comma 2.) e nell'allegato tecnico
Riconoscimento personalità giuridica ASD: requisiti e procedura
Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica con gli adempimenti previsi dagli artt. 5 e 6 del Regolamento, e allegando la seguente documentazione:
- a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante;
- c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante.
Inoltre, l’associazione deve possedere e avere la disponibilità, quale patrimonio minimo di una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 (diecimila) euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata. Tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.
ATTENZIONE Se viene meno anche uno solo dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, l’associazione sportiva dilettantistica deve darne tempestiva comunicazione, entro e non oltre sette giorni, all’ufficio del Registro.