Il Decreto Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari n. 1 2024 è in vigore, con molte novità e semplificazioni amministrative .
Il decreto è uno dei provvedimenti legislativi che attuano la riforma fiscale prevista dalla legge delega 111 2023. e introduce molte novità sul calendario e le modalità degli adempimenti in ambito tributario .
Tra le novità da segnalare in primo luogo il nuovo calendario dei termini di presentazione della Dichiarazioni fiscali, per cui:
- è anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di IRAP,
- è anticipato , all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti Ires.
Per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti di imposta è prevista, all'art 16 una alternativa alla compilazione e presentazione del Modello 770 ovvero la dichiarazione annuale dei compensi erogati.
La nuova norma , rivolta in particolare alle micro imprese, prevede:
- a partire dai versamenti relativi ai 770 del 2025,
- in forma sperimentale e facoltativa
- la possibilità per i datori di lavoro di comunicare i dati relativi alle ritenute alla fonte sui compensi per lavoro dipendente o autonomo, direttamente al momento dei versamenti mensili, indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Questa forma di comunicazione sarà equiparata a tutti gli effetti all’esposizione sul 770.
Potranno aderire a questo regime semplificato i sostituti d'imposta con non più di 5 dipendenti calcolati al 31 dicembre dell’anno precedente. Qusto numero potrà essere modificato in aumento con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Al comma 4 dell'art 16 DLgs. 1/2024, si prevede inoltre che il pagamento delle ritenute e delle trattenute sia effettuato con modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione dei dati e il versamento delle ritenute/trattenute possono essere effettuati direttamente dai sostituti d’imposta o tramite gli intermediari
l'adesione, facoltativa come detto non richiede l'esercisio dell'opzione ma si realizza per comportamento concludente ed è vincolante per l’inter anno d’imposta
L'Agenzia delle Entrate in definirà in dettaglio di dati da comunicare e le modalita per la trasmissione in un apposito provvedimento.
Dichiarazione annuale sostituti di imposta (Modello 77)
Giova forse ricordare che il Modello 770 è la dichiarazione che serve per comunicare le ritenute alla fonte operate su :
- somme o valori soggetti a ritenute alla fonte su redditi di capitale;
- compensi per avviamento commerciale;
- contributi ed enti pubblici e privati;
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli che derivano da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
- utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali;
- titoli atipici;
- redditi diversi;
- in generale somme o valori a cui si applicano ritenute alla fonte in base a diverse disposizioni normative.
La dichiarazione 770 riguarda diverse tipologie di contribuenti ovvero
- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi della Legge 142/1990;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.