In risposta all'interrogazione n. 5-01787 del 10 gennaio 2024 presso la Commissione Finanze della Camera, il MEF ha chiarito che ai fini della maturazione e della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, è sufficiente che la fattura, che contenga regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178/2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.
Credito d'imposta investimenti 4.0: chiarimenti sui giustificativi
Nel dettaglio gli Onorevoli interroganti con l'interrogazione n 01787 del 10 gennaio rilevano che, ai sensi del comma 1062 del medesimo articolo, i soggetti che si avvalgono del credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali sono tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili disponendo, altresì, che « tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058- ter».
Gli stessi sottolienano che l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 270 del 2022, ha fornito, in proposito, una interpretazione forzata ed eccessivamente estensiva delle previsioni affermando che l’obbligo del riferimento alle predette disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, debba valere anche per i documenti che certificano la consegna del bene, quali il « documento di trasporto ».
Tanto premesso, chiedono di sapere « quali azioni (si) intendano intraprendere al fine di evitare che molti imprenditori italiani, sebbene abbiano dimostrato l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati, si vedano revocato il beneficio derivante dagli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impreso 4.0 per via di una successiva interpretazione prodotta dall’Agenzia delle entrate, della disposizione contenuta all’articolo 1, comma 1062, della legge n. 178 del 2020 »
Credito d'imposta investimenti 4.0: chiarimenti sui giustificativi
Viene replicato che l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 27 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
In particolare, il comma 1062 del citato articolo 1 dispone che: « Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter ».
Con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate, al fine di chiarire le modalità applicative del credito d’imposta ha precisato che nel caso in cui nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non sia stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati «possono integrare, regolarizzare » i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Inoltre l’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 270 del 2022, citata dagli interroganti, ha ritenuto che « il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto”, per i quali resta fermo il predetto obbligo ».
Pertanto, l’individuazione della documentazione idonea ad assolvere tale funzione che, per espressa previsione normativa, riguarda « le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati » – è resa possibile attraverso l’indicazione, in tali documenti, dell’espresso riferimento «alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».
Tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, il predetto obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative.
Tuttavia, la disposizione in esame, come chiarito dall’Agenzia, potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178 del 27 dicembre 2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.