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IMPATRIATI: PROROGA SENZA IMPOSTE PER I TRASFERIMENTI DAL 30 APRILE 2019

Impatriati: proroga senza imposte per i trasferimenti dal 30 aprile 2019

Importante chiarimento dell'agenzia in una risposta a interpello sul regime Impatriati e in particolare sul trasferimento della residenza fiscale in Italia dopo il 30 aprile 2019.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una recente risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate (non pubblicata) fornisce un importante chiarimento  sul regime Impatriati e in particolare sul trasferimento della residenza fiscale in Italia dopo il 30 aprile 2019.  La novità meriterebbe probabilmente un documento  di maggiore diffusione.  

Come riportato dal Sole 24 ore nell'articolo a firma M.Magnani del 12 gennaio 2024, secondo il nuovo intervento dell'Agenzia,  i soggetti con i requisiti per godere del regime impatriati (articolo 16, comma 3-bis del Decreto Legislativo 147/2015)  con trasferimento in Italia successivo al 30 aprile 2019    possono beneficiare dell'estensione degli incentivi senza dover pagare l'imposta forfettaria  introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, come già succede per chi si è trasferito prima di quella data. 

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Si tratta di una  precisazione  molto significativa  che si aggiunge agli innumerevoli interventi di prassi succedutisi nell'interpretazione di una normativa complessa  e oggetto di varie proroghe e modifiche . Si ricorda che dal 2024 entra in vigore una  sostanziale  revisione del regime a seguito della pubblicazione del Decreto fiscalità internazionale. 

Leggi per approfondire : Il nuovo regime impatriati 2024.

Nel merito  già prima di questo provvedimento  da piu parti si considerava ragionevole una parità di trattamento non solo sulla percentuale di agevolazione fiscale ma anche sulla procedura di estensione del regime  per i soggetti rientrati  prima e dopo la data spartiacque del 3 .4 

Si ricorda che l'ampliamento dell'agevolazione introdotta dal decreto crescita 34 2019 erano originariamente destinato a essere applicato  a coloro che fossero rientrati ddal 2020   in poi. Tuttavia, il Decreto Legge 124/2019 ha anticipato la data di decorrenza all'anno fiscale 2019 per coloro che avevano trasferito la propria residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019.

Vedi per i dettagli l'articolo: Proroga regime impatriati solo con corretto esercizio dell'opzione

L'applicazione anticipata del vantaggio fiscale a tali individui a partire dal 2019 avrebbe dovuto essere finanziata dal cosiddetto "Fondo controesodo" a partire dal 2020. In assenza della pubblicazione del decreto attuativo  sui criteri di  accesso al fondo, non era chiaro se   gli impatriati  dopo il  30 aprile 2019  pur potendo godere  dell'incentivo fiscale  nella misura del 50 percento (come confermato dalla circolare dell'Agenzia n. 33 2020) avessero anche la facoltà di opzione automatica  per l'estensione o se rientrassero  tra coloro chiamati a versare l'imposta sostitutiva  prevista dall'articolo 1, comma 50, Legge di Bilancio 2021  seguendo la procedura delineata nel Provvedimento  ADE 60353/ 2021 

Con  la nuova  precisazione, l'Agenzia conferma  dunque che questi individui non rientrano nelle casistiche regolate dalla Legge di Bilancio 2021, bensi nell'ambito dell'articolo 16, comma 3-bis del Decreto Legislativo 147/2015. Di conseguenza, anch'essi  essi,  sempre se  in posssesso dei requisiti specificati dalla normativa, possono usufruire dell'estensione dell'incentivo fiscale senza effettuare il pagamento dell'imposta forfettaria.


Fonte immagine: Foto di kalhh da Pixabay

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