Una recente risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate (non pubblicata) fornisce un importante chiarimento sul regime Impatriati e in particolare sul trasferimento della residenza fiscale in Italia dopo il 30 aprile 2019. La novità meriterebbe probabilmente un documento di maggiore diffusione.
Come riportato dal Sole 24 ore nell'articolo a firma M.Magnani del 12 gennaio 2024, secondo il nuovo intervento dell'Agenzia, i soggetti con i requisiti per godere del regime impatriati (articolo 16, comma 3-bis del Decreto Legislativo 147/2015) con trasferimento in Italia successivo al 30 aprile 2019 possono beneficiare dell'estensione degli incentivi senza dover pagare l'imposta forfettaria introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, come già succede per chi si è trasferito prima di quella data.
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Si tratta di una precisazione molto significativa che si aggiunge agli innumerevoli interventi di prassi succedutisi nell'interpretazione di una normativa complessa e oggetto di varie proroghe e modifiche . Si ricorda che dal 2024 entra in vigore una sostanziale revisione del regime a seguito della pubblicazione del Decreto fiscalità internazionale.
Leggi per approfondire : Il nuovo regime impatriati 2024.
Nel merito già prima di questo provvedimento da piu parti si considerava ragionevole una parità di trattamento non solo sulla percentuale di agevolazione fiscale ma anche sulla procedura di estensione del regime per i soggetti rientrati prima e dopo la data spartiacque del 3 .4
Si ricorda che l'ampliamento dell'agevolazione introdotta dal decreto crescita 34 2019 erano originariamente destinato a essere applicato a coloro che fossero rientrati ddal 2020 in poi. Tuttavia, il Decreto Legge 124/2019 ha anticipato la data di decorrenza all'anno fiscale 2019 per coloro che avevano trasferito la propria residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019.
Vedi per i dettagli l'articolo: Proroga regime impatriati solo con corretto esercizio dell'opzione
L'applicazione anticipata del vantaggio fiscale a tali individui a partire dal 2019 avrebbe dovuto essere finanziata dal cosiddetto "Fondo controesodo" a partire dal 2020. In assenza della pubblicazione del decreto attuativo sui criteri di accesso al fondo, non era chiaro se gli impatriati dopo il 30 aprile 2019 pur potendo godere dell'incentivo fiscale nella misura del 50 percento (come confermato dalla circolare dell'Agenzia n. 33 2020) avessero anche la facoltà di opzione automatica per l'estensione o se rientrassero tra coloro chiamati a versare l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, comma 50, Legge di Bilancio 2021 seguendo la procedura delineata nel Provvedimento ADE 60353/ 2021
Con la nuova precisazione, l'Agenzia conferma dunque che questi individui non rientrano nelle casistiche regolate dalla Legge di Bilancio 2021, bensi nell'ambito dell'articolo 16, comma 3-bis del Decreto Legislativo 147/2015. Di conseguenza, anch'essi essi, sempre se in posssesso dei requisiti specificati dalla normativa, possono usufruire dell'estensione dell'incentivo fiscale senza effettuare il pagamento dell'imposta forfettaria.