Con la Risoluzione n. 2 del 9 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la dichiarazione telematica di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità IVA.
Le entrate sottolineano che l’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto l’obbligo:
- per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
- e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), del citato decreto,
di presentare telematicamente all’Agenzia delle entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla stessa norma.
Con Provvedimento n.151377/2021 del 15 giugno 2021 è stato approvato il modello di dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio dell’Unione europea, di imbarcazioni da diporto e di dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, da presentarsi, ad opera del committente delle prestazioni di cui all’articolo 7-sexies del D.P.R. 633 del 1972 o del soggetto che intenda avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta.
Detta dichiarazione deve essere presentata – a seconda dei casi – direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario dell’imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave o, per conto di questi, da un intermediario delegato (ossia da un soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).
Con la Risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021 sono stati forniti i primi chiarimenti relativi all’adempimento dichiarativo, prevedendo un particolare regime transitorio per taluni soggetti non residenti.
Nello specifico, al paragrafo 1), “Presentazione della dichiarazione telematica da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello Stato”, si è ammesso, in via provvisoria, che i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, “ferma restando la possibilità di effettuare l’adempimento nei modi previsti dal Provvedimento, previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un intermediario delegato di cui all’articolo 3, comma 3, del d. P.R. n. 322 del 1998, possono trasmettere la comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara (COP) all’indirizzo [email protected] specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021.”.
Come anticipato, si trattava di una modalità dichiarativa transitoria, resa necessaria dall’imminente entrata in vigore del regime normativo e dalla necessità di consentirne l’applicazione generalizzata.
Tenuto conto della necessità di dare piena attuazione al dettato normativo, che prevede un generalizzato obbligo di presentazione telematica della dichiarazione in esame, è stata perfezionata una soluzione implementativa che consente di estendere la procedura telematica anche ai soggetti non residenti, privi di rappresentante fiscale e non identificati in Italia.
Pertanto, a far data dal 9 gennaio anche i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, devono presentare la “dichiarazione alto mare” accedendo all’apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
A partire dalla medesima data, la modalità alternativa di trasmissione al COP di una copia scansionata della dichiarazione, ammessa nella citata Risoluzione n. 54/E del 2021, deve ritenersi superata e non più percorribile.
Leggi: Dichiarazione nautica in alto mare: i soggetti abilitati .