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SUPERBONUS ONLUS: PARTICOLARE MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SOGLIE DIMENSIONALI

Superbonus ONLUS: particolare modalità di calcolo delle soglie dimensionali

Le entrate specificano quando si adotta la peculiare modalità di calcolo delle soglie per ONLUS, APS, ODV. Vediamo requisiti di possesso degli immobili agevolati

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Con Risposta n 2 dell'8 gennaio, in merito al superbonus, le Entrate chiariscono l'applicazione della peculiare modalità di calcolo prevista dall'articolo 119, comma 10–bis del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per le ONLUS, Odv e APS.

L'ONLUS istante intende effettuare interventi di risparmio energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus), su diverse unità immobiliari, con l'applicazione della peculiare modalità di calcolo di cui al comma 10­bis dello stesso articolo 119. 

Sinteticamente, l'Agenzia ritiene che l'Istante possa usufruire del Superbonus, con l'applicazione del comma 10­bis per gli interventi effettuati su immobili posseduti, in base ai titoli elencati: proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, nei quali svolge:

  • attività  rientranti  nei  settori  dell'assistenza  sociale  e  socio­sanitaria  e  della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46, 
  • attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997. 

Diversamente, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'Istante non potrà applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10­bis ma potrà usufruire, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8­bis dell'articolo 119.

Superbonus ONLUS: il caso di specie dell'interpello n. 2/2024

L'Istante dichiara di svolgere, in via principale: ­ 

  • l'attività di assistenza sociale e socio­sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1, del d.lgs. n. 460 del 1997, «mediante strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali o disturbi mentali, per persone che abusano di sostanze stupefacenti ivi inclusi i soggetti affetti da AIDS, per soggetti minori d'età in condizioni di rischio socio­-ambientale»; ­
  • l'attività di assistenza sanitaria verso persone svantaggiate di cui all'articolo 10, comma  1, lett. a),  n.  2,  e  comma  2,  del  d.lgs.  n.  460  del  1997,  consistenti in  servizi riabilitativi a favore di soggetti disabili. 

Inoltre, la onlus svolge in via secondaria, l'attività di cooperazione allo  sviluppo e  solidarietà internazionale  prevista  dal  medesimo articolo  10,  comma 1, lett.  a), n. 11­bis,  del  d.lgs.  n.  460  del  1997 «unitamente, infine, ad altre attività ''direttamente connesse'' a quelle statutarie ­istituzionali quali quella sanitaria non resa esclusivamente a favore di persone svantaggiate (l'''Assistenza Sanitaria Connessa'') e di formazione (non resa a favore di persone svantaggiate) alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, comma 5, D.lgs. 460/199». 

Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai fini di una corretta applicazione del citato comma 10­bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, la locuzione «attività di prestazione di servizi socio­sanitari e assistenziali» indichi le attività di cui al citato articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1 e n. 2, d.lgs. n. 460 del 1997, comprensive anche delle attività ''direttamente connesse'' (limitatamente alla ''Assistenza Sanitaria Connessa'') e dell'attività a supporto generale relativa all'amministrazione

In caso di risposta negativa, chiede quali siano i criteri in base ai quali riparametrare il tetto massimo di spesa agevolabile al  fine di beneficiare del Superbonus con l'applicazione della modalità di calcolo di cui al predetto comma 10­bis del citato articolo 119. 

Superbonus ONLUS: modalità di calcolo delle soglie dimensionali

Le Entrate ricordano innanzitutto che il comma 10 ­bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che:

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, 
  • le organizzazioni di volontariato OdV iscritte nei registri 
  • le associazioni di promozione sociale  APS 

che  svolgono  prestazioni  di  servizi  socio­-sanitari  e  assistenziali,  i  cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2  e D/4,  posseduti a titolo  di  proprietà,  nuda  proprietà,  usufrutto  o  comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10­bis dell'articolo 119), determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando:

  • il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari,  
  • per il rapporto tra la  superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). 

Ciò premesso, viene specificato che, come evidenziato dalle Circolari n 3 e 13 del 2023, il comma 10 ­bis in commento è stata introdotto per tenere conto della circostanza che tali enti esercitano la propria attività  in edifici di grandi dimensioni anche  in considerazione  del fatto  che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

La  disposizione  riguarda,  pertanto,  nel  rispetto di  tutte  le  condizioni  sopra elencate, gli enti indicati nella norma che svolgono attività di prestazioni di servizi socio sanitari e assistenziali.

Si  ritiene che rientrino in tale ambito,  ad  esempio,  anche  le  attività  svolte  dalle  ONLUS  nei  settori dell'assistenza sociale e socio­sanitaria e della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 

In assenza di specifiche indicazioni nella  norma,  è  possibile, inoltre,  applicare le  disposizioni  di  cui  al  citato comma 10­bis anche nell'ipotesi in cui negli immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 oggetto degli interventi le ONLUS svolgano anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997. 

Inoltre, il Superbonus spetta, in  linea  generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli  interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento  delle  spese,  se  antecedente il  predetto avvio.  

Il detentore deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 

Nella circolare 23 giugno 2022 n. 23/E è stato precisato che costituisce titolo idoneo a consentire ad  una OdV  di  fruire  del Superbonus, con  riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di proprietà comunale, una convenzione stipulata nella forma della scrittura privata in base alla quale l'OdV detiene l'immobile al fine di svolgere la propria attività relativa all'aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo. 

Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell'applicazione del citato comma 10­bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023). 

Pertanto,  il  rispetto  della  condizione  rappresentata  dal  titolo  di  possesso dell'immobile,  non  si  ritiene realizzata  nel caso in cui le ONLUS, OdV e APS,  sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie

In altri termini, tali conclusioni si applicano con riferimento ad ogni altra tipologia di titolo diverso da quelli indicati espressamente dalla norma. 

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