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ESONERO CONTRIBUTIVO PER PERCETTORI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE: LE REGOLE

Esonero contributivo per percettori di Assegno di inclusione: le regole

Istruzioni INPS per l'esonero contributivo legato all'assunzione dei percettori di Assegno di inclusione Circolare 111 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le nuove misure Assegno di inclusione  e il Supporto formazione lavoro che hanno sostituito il reddito di cittadinanza,  riconferma le agevolazioni contributive  per l'assunzione di soggetti  che li  percepiscono 

Con la circolare 111 del 29 dicembre 2023 INPS chiarisce le condizioni e le modalità operative dell'esonero contributivo

L'esonero contributivo per ADI e SFL

Si ricorda che  la norma istitutiva ( decreto 48 2023 ) ha previsto in particolare  che “Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione 

  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore,
  •  per un periodo massimo di dodici mesi,
  •  l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, 
  • con esclusione dei premi e dei contributi INAIL 
  • nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

“L'esonero è riconosciuto   per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, 

  • per il periodo del contratto , con massimo di 12 mesi e 
  • per   50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.

ATTENZIONE : In caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato all'esonero già fruito per il contratto a termine  si aggiunge l'agevolazione del 100% di esonero per 12 mesi

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti  inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno

La circolare precisa che  l'esonero  è riconosciuto  a  tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo

Necessario pero che  il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL 

 Si applicano le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, .e i limiti dei regolamenti della Commissione europea , relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Per l'accesso è necessario anche il rispetto della normativa  in materia di

  •  incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, 
  • tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché 
  • al rispetto dei presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 48/2023.

Quali sono i rapporti agevolabili

l’esonero contributivo spetta per le assunzioni a fare data dal 1 gennaio 2024  con

  •  contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, 
  • con  contratto di apprendistato,
  •  con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, 
  • con contratto di lavoro in somministrazione (lavoro interinale)
  • per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa

Attenzione  è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia GIA'  percettore della specifica misura (SFL o ADI). 

Questo  requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.

ESCLUSI

  • rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
  • rapporti di lavoro intermittente,
  •  prestazioni di lavoro occasionale.

Per le assunzioni a scopo di somministrazione  le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni espressamente disciplinato dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 in trattazione, sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione (comma 4articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023)  per assunzioni effettuate  da un diverso datore di lavoro.

Suddivisione dell'esonero per assunzioni con intermediazione e in caso di disabili

Per le assunzioni con intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro )

Per i contratti a termine l'importo massimo sarà di 1.200 euro , ovvero il 30 per cento di 4.000 euro).

Per l’assunzione  di una  persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI  in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta da enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, da enti del Terzo settore , e da imprese sociali , se autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari:

-    al 60 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;

-    all'80 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge.

Esonero contributivo per assegno di inclusione: Le sanzioni 

La circolare precisa in dettaglio infine  le sanzioni previste in caso di applicazione in violazione delle condizioni in particolare  :

lo sconto va  restituito in caso di  licenziamento nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo.

La restituzione comprenderà  somme aggiuntive  in caso di omissione contributiva ,   licenziamento  illegittimo, orecesso del datore per mancato superamento del periodo di prova o al termine del periodo formativo di apprendistato,  o di dimissioni per giusta causa.


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