La legge di bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio è intervenuta sugli obblighi di comunicazione in caso di variazioni anagrafiche:
- elevando la sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza a quanto previsto dalla legge in proposito nonché in caso di trasferimento della residenza (all’estero o dall’estero);
- riducendo la sanzione nel caso di comunicazioni tardive da parte del soggetto interessato.
Vediamo i dettagli tanto per i cambi di residenza in Italia quanto per i trasferimenti all'estero.
Variazione residenza: più sanzioni per chi omette di comunicarla
Secondo la novità, per l’inadempimento degli obblighi anagrafici, quali sanciti dalla legge n. 1228 del 1954, la sanzione amministrativa ‘piena’ è pari ad una somma che si viene a prevedere sia ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro).
Si prevede inoltre una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 10 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni.
Questo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Iscrizione AIRE: più sanzioni per gli inadempienti
L’obbligo di comunicazione all'AIRE del trasferimento all’estero è posto dalla legge n. 470 del 1988 all’articolo 6.
Ricordiamo che sono tenuti ad iscriversi all’AIRE:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- i cittadini che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Anche nel caso di iscrizione all'AIRE la legge di bilancio 2024 ha previsto un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria per chi non adempie.
La sanzione diviene di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione.
Viene prevista una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 20 euro), se la comunicazione sia effettuata con ritardo non superiore a novanta giorni (a condizione, si è ricordato, che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza).
Ancora, la disposizione prevede che l’autorità competente all’accertamento e irrogazione della sanzione sia il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
La notifica dell’accertamento e irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.
Residenza anagrafica: gli obblighi della PA per le residenze di fatto
Infine, si introduce un nuovo comma 9-ter e comma 9-quater all’articolo 6 della citata legge n. 470 del 1988, relativa all’anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
In base a tali previsioni, le pubbliche amministrazioni le quali acquisiscono nell’esercizio delle loro funzioni “elementi rilevanti” che indichino la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, debbono comunicarli al Comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente, per i provvedimenti da assumere, anche ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi anagrafici e di comunicazione di residenza.
E si dispone un obbligo per il Comune di comunicazione delle iscrizioni e cancellazioni d'ufficio “dall'anagrafe degli italiani all'estero”, all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali di competenza.