La legge di Bilancio 2024 in vigore il 1 gennaio pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 sul tema della cosiddetta partecipation exemption, con il comma 59 estende la disciplina, ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze, anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)
Participation exemption: cosa prevede la Legge di bilancio 2024
Con la norma in eame si estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile alle plusvalenze qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici, anche ai soggetti non residenti purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
La norma in oggetto modifica l’articolo 68 del TUIR introducendo il comma 2-bis all’articolo 68.
Sono beneficiari della norma:
- le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato
- e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio,
- che siano residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad un’imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.
La disciplina in esame si applica a condizione di:
- ininterrotto possesso per un anno (dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione);
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale.
Pertanto, al verificarsi delle suddette condizioni le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, purché diverse da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.
Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.