Pubblicata in GU n 236 dell'8 ottobre la Legge n 143 di conversione del Decreto Omnibus che tra l'altro, conferma la proroga per la rivalutazione di partecipazioni e terreni al 30 novembre.
Ricordiamo infatti che il Decreto Omnibus pubblicato in GU n 186 del 9 agosto prevede che l'originario termine per versare l'imposta sostitutiva per la rivalutazione di cui si tratta inizialmente previsto al 30 giugno, slitta al 30 novembre 2024.
Scade così il 30 novembre il pagamento dell'unica o prima rata per la rivalutazione dei terreni e delle quote 2024.
L’articolo 1, ai commi 52 e 53 della Legge di bilancio 2024 ha previsto la proroga delle disposizioni già stabilite per il 2023, in materia di rideterminazione del costo di acquisto di:
- partecipazioni anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e
- dei terreni edificabili e agricoli
posseduti alla data del 1° gennaio 2024, non in regime d’impresa.
Così come in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferiti a:
- titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentati,
- posseduti alla data del 1° gennaio 2024,
il valore normale di tali asset, al 31.12.2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%.
Rivalutazione partetcipazioni e terreni 2024: chi può accedere
Possono accedere alla norma:
- persone fisiche, anche non residenti,
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali;
Ai fini della rivalutazione era richiesto entro il 30 giugno 2024:
- il versamento di un’imposta sostitutiva,
- la redazione di una perizia giurata di stima (redatta da specifiche categorie di soggetti) che individua il valore del terreno/partecipazione posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Il perfezionamento dell’operazione non avviene se, nello stesso termine del 30 novembre 2024, il contribuente non fa stimare il bene da un professionista abilitato e non deposita l’esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o i notai.
L'imposta sostitutiva ora è dovuta:
- in un’unica soluzione entro il 30.11.2024 (termine prorogato dal 30.06 dal DL Omnibus e confermato dalla legge di conversione) oppure
- in forma rateale (3 rate dello stesso ammontare), a decorrere dalla data del 30.11.2024 (termine prorogato dal DL Omnibus), prevedendo un interesse nella misura del 3% sull’importo delle rate successive alla prima.