Le Entrate in data 20 dicembre hanno aggiornato le istruzioni al modello utile al pagamento del bollo digitale e in particolare, sono intervenuti chiarimenti per i casi in cui in corso d'anno cambi la tariffa dell'imposta.
Nel dettaglio, vengono evidenziati i motivi dell'aggiornamento:
- alla pagina 5, nel paragrafo “Come si compila il quadro A”, il testo relativo alla compilazione della colonna 2 (Cambio imposta) è stato integrato nel seguente modo: Alla fine del paragrafo, dopo la frase “In questo caso occorre indicare l’importo aggiornato in colonna 3” è stato aggiunto il periodo “Se le modifiche alla tariffa entrano in vigore durante l’anno, per cui una stessa tipologia di atto sconta una tassazione differente in ragione del periodo dell’anno in cui deve essere assoggettato all’imposta di bollo, occorre compilare differenti righi. In ogni rigo occorre indicare lo stesso codice identificativo dell’atto/documento per il quale c’è stata la variazione della tassazione e le relative tariffe di periodo da applicare”.
- nella Tabella A “Atti e documenti soggetti ad imposta fissa” allegata alle istruzioni, relativamente alle tariffe previste per le Domande presentate alla C.C.I.A.A., sono stati aggiornati gli importi di tassazione dividendoli in quelli da applicare fino al 22/08/2023 e quelli in vigore dal 23/08/2023
Bollo digitale: riepilogo delle regole e nuove istruzione delle Entrate
L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, se formati in Italia.
Le disposizioni in materia non si applicano:
- agli atti legislativi e, se non espressamente previsto nella suddetta Tariffa,
- agli atti amministrativi dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
Con il comma 597 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), viene modificata la modalità di presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo in modo virtuale contenuta nell’articolo 15 del DPR n. 642/1972, introducendo elementi di novità che investono gli atti e documenti per i quali l’imposta di bollo è assolta con modalità virtuale.
A partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’ anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando apposito modello:
scarica qui:
Tale modello, dovrà essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione consuntiva, della dichiarazione a seguito di rinunzia all’autorizzazione (nonché per richiedere la rinuncia all’autorizzazione), nei casi di operazioni straordinarie, oltre che per eventuali modifiche delle dichiarazioni già presentate.
La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal dichiarante;
- avvalendosi di intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione.
Chi intende presentare il modello direttamente deve utilizzare i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate una volta ottenuta la relativa abilitazione.
La dichiarazione inviata per via telematica, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.