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CONGUAGLI CONTRIBUTI BUSTE PAGA: LE ISTRUZIONI INPS

Conguagli contributi buste paga: le istruzioni INPS

La circolare INPS con tutte le indicazioni sui conguagli delle retribuzioni contributi fringe benefits mance auto aziendali. Le scadenze

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Con la  circolare 106 del 20 dicembre 2023 INPS da le indicazioni complete sulle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023,  per la  corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, si chiariscono le  modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  • 1) elementi variabili della retribuzione
  • 2) massimale contributivo e pensionabile,
  • 3) contributo aggiuntivo IVS 1%, 
  • 4) conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  • 5) fringe benefits esenti non superiori al limite di 258,23 euro (innalzato a 3.000,00 euro per l’anno 2023 per i lavoratori di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, 
  • 6) mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • 7) auto aziendali a uso promiscuo;
  • 8) prestiti ai dipendenti;
  • 9) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  • 10) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  • 11) gestione delle operazioni societarie.

Vengono anche riepilogate le istruzioni per i conguagli nelle denunce  contributive presentate con il flusso Uniemens, ListaPosPA, da Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.

Le scadenze per i conguagli 2023

L' istituto precisa che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio 

con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024),

 anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024

per  il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

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