HOME

/

FISCO

/

LEGGE DI BILANCIO 2025

/

RITENUTA BONIFICI BONUS EDILIZI E AGENTI E MEDIATORI: NOVITÀ 2024

Ritenuta bonifici bonus edilizi e agenti e mediatori: novità 2024

Aumenta la ritenuta sui bonifici parlanti per i bonus edilizi. Si estende la ritenuta sulle provvigioni di agenti e mediatori assicurativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge di bilancio 2024 porta novità per le ritenute sui bonifici e la ritenuta sulle provvigioni.

Nel dettaglio:

  1. a decorrere dal 1° marzo 2024, si eleva la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta,
  2. e si estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Ritenuta bonifici parlanti bonus edilizi: passa dall'8 all'11%

La disposizione, al comma 88, modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, a decorrere dal 1° marzo 2024.

Ritenuta soggetti che corrispondo provvigioni

Inoltre, con il comma 89 si estende l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

In proposito ricordiamo che ai sensi dell’articolo 25-bis i soggetti di tenuti ad effettuare la ritenuta sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 (ad eccezione delle imprese agricole) che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. 

L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi per il primo scaglione di reddito. 

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni sopra indicate. 

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni. 

La ritenuta è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. 

Ti potrebbero interessare

Visita la sezione delle Promozioni in continuo aggiornamento

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2025 LEGGE DI BILANCIO 2025 BANCHE E IMPRESE BANCHE E IMPRESE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORME DEL GOVERNO MELONI · 19/11/2024 Detrazioni Irpef 2025: il tetto massimo previsto dal 1° gennaio

Tetto max per le detrazioni irpef dal 2025, Privilegiate le famiglie numerose. Vediamo la norma sul quoziente familiare dalla bozza di DDL di Bilancio 2025

Detrazioni Irpef 2025: il tetto massimo previsto dal 1° gennaio

Tetto max per le detrazioni irpef dal 2025, Privilegiate le famiglie numerose. Vediamo la norma sul quoziente familiare dalla bozza di DDL di Bilancio 2025

Spettacoli dal vivo: le novità 2025

Il DDL di Bilancio 2025 prevede novità anche per: spettacoli dal vivo, festival ,cori e bande musicali. Vediamo le risorse stanziate

Polizze rischi catastrofali imprese: obbligo dal 1° gennaio

Approvato il decreto attuativo delle polizze rischi catastrofali per le imprese: anticipazioni in attesa del testo definitivo andato ora in Corte dei Conti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.