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ESENZIONE IMU IMMOBILI PER SCOPI NON COMMERCIALI: A CHI SPETTA

Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta

IMU 2024: la legge di bilancio ha chiarito a chi spetta l'esenzione per immobili utilizzati per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricerca scientifica e culto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 17 giugno scade il termine per pagare l'acconto IMU 2024 (il giorno 16 termine ordinario cade quest'anno di domenica).

Tra le novità, da sottolineare la norma interpretativa prevista dalla Legge di Bilancio 2024 che chiarisce il perimetro della esenzione IMU per gli immobili utilizzati per scopi non commerciali.

Prima di dettagliare ricordiamo che è stato pubblicato il nuovo Modello IMU/IMPI 2024 con le relative istruzioni.

Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta

La norma contiene una interpretazione all’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati da:

  • enti pubblici e privati diversi dalle società,
  • trust (che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) 
  • nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato,

purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.

Con la disposizione in arrivo, si interpreta la previsione nel senso che:

  • gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività:
    • assistenziali, 
    • previdenziali, 
    • sanitarie, 
    • di ricerca scientifica, 
    • didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 
    • di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
  • gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. 

Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).

 

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