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COLLEGATO FISCALE: SINTESI DELLE NOVITÀ DI CONVERSIONE IN LEGGE

Collegato fiscale: sintesi delle novità di conversione in Legge

Legge n 191/2023 di conversione del Collegato fiscale: remissione in termini per la rottamazione quater, confermato slittamento al 2024 del secondo acconto IRPEF, e altro

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Pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi.

Vediamo alcune delle novità fiscali.

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Collegato fiscale: alcune delle novità della conversione in Legge

Tra le novità più attese vi sono:

  • la proroga del secondo acconto Irpef 2023,
  • la remissione in termini per la Rottamazione-quater.

Viene confermato il rinvio al 16 gennaio 2024 della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato per il 2022 ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro.

Da segnalare che in sede di conversione è stato espressamente aggiunto che per i titolari sia di reddito agrario che di reddito d’impresa il limite di ricavi e compensi è riferito al volume d’affari (chiarimento contenuto nella recente Circolare ADE n 31/2023 e recepito nella conversione del DL n 145) 

Per approfondire leggi: Acconto novembre IRPEF 2023: in cassa entro il 16 gennaio 2024.

In merito alla Rottamazione quater, per cui lo scorso 30 novembre è scaduto il pagamento della seconda rata, vengono rimessi in termini i contribuenti che non hanno appunto pagato la prima e seconda rata, prevedendo che sono considerati regolari i versamenti effettuati entro oggi 18 dicembre.

Per approfondire leggi: Rottamazione quater: c'è tempo fino al 18.12 per pagare I e II rata scadute

Altra novità della conversione in legge del DL n 145/2023 noto come dl anticipi o collegato fiscale vi è l'esenzione IVA per i trattamenti estetici.

Nel dettaglio, si aggiungono alle operazioni esenti da Iva (ex articolo 10 del Dpr n. 633/1972) le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica. 

Attenzione va prestata al fatto che, per l’applicazione del regime di esenzione le finalità terapeutiche devono risultare da apposita attestazione medica

Per approfondire leggi: Iva Chirurgia estetica: novità in arrivo dal Collegato Fiscale

E per concludere, va segnalata anche la novità per le-fatture B2C. Con la novità normativa, si prevede che, il consumatore potrà accedere anche ai dati sui beni acquistati o le prestazioni ricevute, senza preventiva adesione al servizio per consultare le fatture elettroniche B2C nel proprio cassetto fiscale.

Per approfondire leggi: E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024

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Fonte immagine: Immagini messe a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA

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