Con il 31 dicembre 2023 è terminata la gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come previsto dall’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
INAIL con la circolare 53 del 6 dicembre 2023 ha fornito le indicazioni sulle prestazioni e riassume gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori a partire dal 1° gennaio 2024 con le relative istruzioni operative.
Viene specificato inizialmente che , come anticipato nella circolare Inail 44 2022:
- dal 1° gennaio 2024 i lavoratori in questione godono della tutela prevista dal regime assicurativo ordinario INAIL mentre
- gli infortuni accaduti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 erano soggetti normativa INPGI che prevede, tra l’altro, un termine di prescrizione di due anni entro il quale va presentata la denuncia di infortunio.
AGGIORNAMENTO 9.2.2024 calcolo autoliquidazione per figure apicali
A seguito di richieste di chiarimenti Inail è intervenuto con una nuova circolare n. 6 2024 con istruzioni in merito all’applicazione del massimale di rendita, ai fini contributivi e indennitari per i lavoratori dell’area dirigenziale, a determinate figure apicali di giornalisti.
Acquisito l’avviso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro si chiarisce che alle figure del Direttore, Condirettore e Vicedirettore si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,secondo cui la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in deroga alla regola generale secondo cui si assume, sia per il pagamento del premio che per la liquidazione delle prestazioni, la retribuzione effettiva.
Viceversa, esulano dall’ambito di applicazione le figure di redattore, il vicecaposervizio, redattore esperto e redattore senior, vicecaporedattore e caporedattore, che non risultano caratterizzati dal medesimo grado di autonomia e potere decisionale.
Pertanto, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in occasione della autoliquidazione 2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni effettive.
Ulteriori precisazioni sono fornite inoltre per la gestione dei premi relativi a giornalisti dipendenti datori di lavoro in gestione per conto dello Stato ( come taluni Ministeri, università statali e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ).
Prestazioni INAIL giornalisti 2024
La tutela comprende :
- gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo , comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni
- gli infortuni in itinere e
- le malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate
Comunicazioni online dal 26.9.2024
Il 26 settembre 2024, l'INAIL ha comunicato l'attivazione dei servizi online per i casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale relativi a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica:
in particolare diventa possibile l'inserimento i dati nei file o direttamente nella piattaforma online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi)
Si rimanda per ulteriori dettagli al file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online, e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.
Obblighi e scadenze comunicazioni INAIL datore e lavoratore
La circolare ricorda che qualunque medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a
rilasciare il certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni e le malattie professionali, indipendentemente da ogni valutazione circa l'indennizzabilità, con l’apposito servizio online Denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia con i riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria di prima assistenza.
In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro ventiquattro ore dall'infortunio..
Il lavoratore, deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia
In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Inail la relativa denuncia, con l’apposito servizio online Denuncia di malattia professionale, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia
Il lavoratore, deve denunciare al datore di lavoro la malattia professionale entro quindici giorni dalla sua manifestazione, sotto pena di decadenza dal
diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.
ATTENZIONE dal 1° gennaio 2024 è venuto meno l’obbligo a carico dei giornalisti di attivare direttamente la tutela assicurativa, condizionata dalla presenza di esiti invalidanti derivanti dall’evento infortunistico.