L'agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna con risposta a interpello n 909-920/2023 tratta il tema della Soccida e della spettanza del regime speciale Iva.
Nel dettaglio, si afferma che, nel contratto di soccida la qualifica di imprenditore agricolo spetta sia al soccidante che al soccidario ed entrambi possono applicare il regime speciale Iva ex articolo 34 del Dpr 633/72.
L'agevolazione in oggetto è disciplinata dal comma 1 del suddetto articolo che recita testualmente: "Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo".
Il comma 2 invece definisce il requisito soggettivo, quindi chi può essere considerato imprenditore agricolo, ai fini della agevolazione ed questo di cui si trarra nella risposta della DRE Emilia Romagna che supera una interpretazione precedente in merito.
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Contratto di Soccida: a chi spetta il regime speciale IVA
L'interpello della DRE Emilia Romagna supera una interpretazione precedente, oramai datata, sulla soccida, nella quale l’Agenzia aveva precisato che il soccidante, per poter applicare il regime speciale Iva, doveva necessariamente possedere anche un allevamento in proprio.
La DRE allineandosi all’orientamento espresso dalla Cassazione con la Sentenza n 987/2022 confuta questa ipotesi.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 2170 del c.c. nella soccida, il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
Nella risposta a interpello viene sottolineato come nella soccida si concretizza una impresa agricola associata, nella quale con obbligazioni diverse, soccidante e soccidario, condividendo il rischio della impresa, hanno entrambi diritto al regime speciale IVA.
L'agenzia evidenzia infine anche che nelle precedenti pronunce della Cassazione si trattava di soccida in cui il soccidante non partecipava all'allevamento limitandosi a trasferire gli animali, questo era pertanto motivo della esclusione dal regime speciale IVA.
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