L'iter di conversione del Dl n 145/2023 collegato fiscale o decreto anticipi, ricordiamolo, prevedeva una novità in materia di iva delle prestazioni chirurgiche estetiche.
Ora, a distanza di circa un anno, con la legge di conversione del Dl Omnibus in GU n 236 dell'8 ottobre ha aggiunstato il tiro, vediamo come.
Iva Chirurgia estetica: la norma iniziale
Nel dettaglio l’articolo 4-ter, inserito in sede referente, al DL n 145/2023 estende l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie anche:
- alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica,
- solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
Ricordiamo che l’articolo 10, comma primo, n. 18 del richiamato D.P.R. IVA (n. 633 del 1972) individua, tra le prestazioni esenti dall’Iva, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19) (da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
Si ricorda al riguardo che l’articolo 132 della Direttiva IVA (2006/112/CE) prevede che gli Stati membri dispongano alcune esenzioni a favore di attività di interesse pubblico.
Come sottoliena il dossier al DL in conversione la disposizione in esame appare finalizzata a superare, con una norma espressa e di rango primario, le questioni interpretative sorte sull’effettiva applicazione dell’Iva alle prestazioni di chirurgia estetica, anche alla luce della giurisprudenza unionale, dei documenti di prassi dell’Amministrazione fiscale e delle pronunce della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 26906 del 13 settembre 2022 ha precisato che in tema di Iva, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti da imposta (ex articolo 10, n. 18, Dpr n. 633/1972), nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psicofisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente (e non sull’ufficio) l’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi.
Viene precisato che resta fermo il trattamento Iva applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, a prescindere dal verificarsi delle predette condizioni.
Il decreto Omnibus convertito in legge e in vigore da oggi 9 ottobre prevede una riformulazione dell’art. 4-quater su indicato, che aveva esteso il regime di esenzione IVA, previsto per le prestazioni sanitarie ex art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica.
La norma stabilisce chiaramente che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi prima dell’entrata in vigore del citato regime di esenzione IVA quindi prima del 17 dicembre 2023, ma che non si fa luogo a rimborsi d’imposta.