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ELENCHI MEDIATORI FAMILIARI E DELEGATI ALLE VENDITE: ISTANZE IN BOLLO

Elenchi mediatori familiari e delegati alle vendite: istanze in bollo

L ' Agenzia risponde a un interpello sulle domande per gli elenchi dei professionisti. Vanno assoggettate alle imposte di bollo e concessione governativa?

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Con  la Risposta a interpello 468 del 27 novembre 2023 l'Agenzia ha chiarito l'assoggettamento a imposta di bollo e concessione governativa delle domande di accesso agli elenchi recentemente istituiti  con la Riforma Cartabia,  di  esperto delegati alla vendita e mediatori familiari  presso i Tribunali.

Per approfondire leggi Professionisti delegati alle vendite cosa cambia dal 30.6.23 e  Mediatori familiari ecco le regole per la professione 

In particolare  veniva chiesto un parere  «circa la possibilità di applicare all'istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita  e nell'elenco dei mediatori familiari, da parte degli interessati:

  1. l'imposta di bollo di  euro 16,00 nonché
  2. il versamento di euro 168,00  relativo alle  Tasse sulle concessioni governative in riferimento all'articolo 22».

Veniva precisato che «Le istanze presentate ai  fini  dell'iscrizione  negli  elenchi  dei  delegati  alle  operazioni  di  vendita  o  dei   Mediatori familiari vengono esaminate dalle Commissioni all'uopo previste  e che alla presentazione delle istanze segue un provvedimento che se, di accoglimento,  ne dispone l'inserimento nei rispettivi elenchi.

In mancanza della relativa iscrizione le attività sopra descritte sono  precluse ai soggetti».

La risposta dell'Agenzia è affermativa per ambedue le tipologie di tributo. 

Per chiarire viene  ripercorsa in primo luogo la normativa istitutiva dei due elenchi nonché  le disposizioni legislative  in materia di Imposta di bollo e di Tassa sulle concessioni Governative .

Imposta di bollo su istanze per provvedimento amministrativo 

 L'agenzia  ricorda che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale,  all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta "gli atti, documenti e registri  indicati nell'annessa tariffa», cioè a dire  le  istanze  dirette  «agli  uffici  e  agli  organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province,  dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo».

Come chiarito con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008  sono da intendere tutti quegli  atti  che,  sotto  qualsiasi  forma,  sono  indirizzati  alle  Amministrazioni  indicate 

dallo stesso articolo 3, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di

certificati, estratti, copie e simili».

Pertanto,  per il caso  di specie " le istanze in argomento ­ in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel  relativo elenco ­ sono da ricomprendere nell'ambito del citato articolo 3 della tariffa e  scontano l'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

Tassa Concessione Governativa  per esercizio di diritti e facoltà

Per quanto riguarda invece la Tassa sulle concessioni governative le  Entrate ricordano che  l'articolo 1 del d.P.R. 26  ottobre  1972,  n.  641  individua  l'oggetto  della  tassa  in  tutti  «I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa [...]».  Il tributo colpisce determinati atti amministrativi (es. concessioni, autorizzazioni, 

etc..) che consentono agli interessati l'esercizio di diritti e facoltà.  (...)l

Si precisa inoltre che il presupposto di applicazione della  tassa  sulle  concessioni  governative (...) scaturisce  ogni  volta  un  soggetto  chiede  un'iscrizione  in  un  albo,  elenco  o  registro  previsto dalla legge e abilitante all'esercizio di una professione, arte o mestiere.

Su queste basi si  ritiene  quindi che alle fattispecie in esame trovi applicazione la tassa sulle  concessioni governative  nella misura di euro 168.


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