Nel messaggio 4192 del 24 novembre 2023 INPS comunica un allargamento delle possibili cause di cessazione del rapporto di lavoro che danno diritto ad accedere
- all'APE Sociale e al
- al pensionamento anticipato per lavoratori "precoci" .
Vengono precisate in particolare due modifiche alla prassi finora seguita. Ecco i dettagli.
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APE e Pensionamento precoci dopo accordi collettivi in emergenza COVID
L'istituto ricorda che l'emergenza Covid ha portato a una serie di cambiamenti normativi e di procedure nel mondo del lavoro. In particolare, la possibilità per il datore di lavoro di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo è stata preclusa e l'efficacia delle risoluzioni consensuali è stata sospesa.
Tuttavia, tali procedure potevano essere concluse a fronte dell'adesione del lavoratore coinvolto a un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Per questi casi l'Inps comunica che è possibile accedere all'Ape sociale e al pensionamento anticipato, sempre a condizione che il lavoratore risulti disoccupato ed abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi.
Viene anche previsto il riesame delle richieste in sospeso e anche di quelle respinte, tranne nei casi di sentenza passata in giudicato.
Sui requisiti generali per l'APE sociale vedi APE Sociale 2023 regole aggiornate
Pensionamento precoci anche per cessazione o periodo di prova non superato
La seconda novità riguarda la cessazione del rapporto di lavoro per
- mancato superamento del periodo di prova e per
- cessazione dell'attività aziendale.
Queste causali, che già erano considerate "utili" per accedere all'Ape sociale, vengono considerate ora valide anche per la pensione dei precoci.
Si ricorda che per lavoratori precoci si intendono coloro che hanno almeno 1 anno di contributi previdenziali versati prima dei 19 anni
Al pensionamento si accede a qualsiasi età purche in possesso di 41 anni di contributi versati
Necessario anche uno dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale
- invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche
- assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente con handicap
- svolgimento di attività usuranti (d.lgs n. 67/2011) o gravose (per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa ( v. paragrafo seguente).