Con il messaggio Inps 4182 l'istituto chiarisce le istruzioni sulla tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti
- al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi INPS e
- alla Gestione separata.
Il messaggio fa seguito alla circolare 88 del 31 ottobre 2023 in cui è stata illustrata in generale la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 36/2021 e specifica in particolare gli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro distinguendo le diverse categorie , sia nell’ambito del professionismo che del dilettantismo, che in precedenza era privo di regolamentazione specifica.
Vediamo le principali indicazioni .
Tutela malattia per le diverse categorie di lavoratori sportivi
Con specifico riferimento alla tutela della malattia, l'istituto precisa che:
- ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività,e compresi gli apprendisti si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) La misura dei contributi dovuti è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22 per cento).
- lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.
- Per i lavoratori autonomi del settore professionistico, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.
Gli obblighi dei lavoratori
I lavoratori sportivi tutelati come sopraindicato sono tenuti in caso di evento di malattia:
- a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante
- verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato, sia in relazione ai propri dati anagrafici sia a quelli relativi al domicilio per la reperibilità.
Il certificato rilasciato dal medico in via telematica e inviato all'inps, è reso disponibile al cittadino sul sito istituzionale, www.inps.it, “Consultazione dei certificati di malattia telematici”. L’attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro.
Se in caso di impedimenti tecnici il certificato viene rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve :
- recapitarlo all’INPS, entro due giorni dalla data del rilascio e
- consegnare l'attestato cartaceo al proprio datore di lavoro.
L’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere effettuata con la massima tempestività, mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”presente sul sito istituzionale.
Il lavoratore deve essere reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per l’eventuale controllo domiciliare .
Indicazioni ai datori per il flusso Uniemens
I datori di lavoro sono tenuti a valorizzare nell’ambito del flusso UniEmens, SEMPRE, l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal> per distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce sulla base dello specifico contratto di riferimento, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia
In caso contrario, nei casi di istruttoria per il pagamento diretto della prestazione, le Strutture territoriali devono richiedere ulteriore documentazione al lavoratore.