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DISABILI: PERMESSI 104 E CONGEDI STRAORDINARI CUMULABILI

Disabili: Permessi 104 e congedi straordinari cumulabili

Utilizzabili anche i congedi straordinari oltre che i permessi legge 104 per l'assistenza dello stesso soggetto disabile grave. Precisazioni Inps nel messaggio 4143 del 22.11.2023

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Sono utilizzabili  anche i congedi straordinari  oltre che i permessi legge 104 e i prolungamenti del congedo parentale  per l'assistenza delle stesso soggetto disabile grave. 

Lo afferma INPS nel  messaggio 4143 del 22 novembre con ulteriori chiarimenti  sull'utilizzo dei permessi per assistenza alle persone in condizione di disabilità previsti dalla legge 104 1992 e dal decreto legislativo 151 2001.

L'istituto ricorda infatti che con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 sono state fornite le relative indicazioni amministrative e procedurali in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato a seguito del ldecreto legislativo n. 105/2022  che ha modificato  l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, eliminando per i  relativi permessi,  il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Tale decreto non ha  modificato il dlgs 151 in tema di congedo straordinario 

Il messaggio afferma pero che  fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e  non negli stessi giorni.

Potranno quindi  essere accolte le domande   di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate :

  • autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, oppure 
  • un  prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) oppure 
  • e ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001

per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione

Alla luce di questa interpretazione l'istituto comunica che le  Strutture territoriali avranno cura di riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente alle  situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

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