L'imposta di successione viene liquidata dall’ufficio delle Entrate competente per territorio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.
Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.
Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
Prima di dettagliare le regole per rateizzare ricordiamo che, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto.
I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione (ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del TUS) sono:
- i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
- gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari.
Imposta di successione: come rateizzarla
In alternativa, è possibile pagare l’imposta di successione anche a rate, con queste modalità:
- almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione,
- la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale.
- attenzione al fatto che le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Viene anche precisato che la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Inoltre, in caso di “lieve inadempimento”, e cioè in caso di:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro,
- tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
non è prevista la decadenza dal piano di rateizzazione.
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.
Imposta di successione: le aliquote per tipologia di trasferimento
Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
Aliquote | Tipo di trasferimento |
4% | effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro; |
6% | in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro; |
6% | in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia; |
8% | in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia. |
Le Entrate precisano che oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.