INPS ha fornito ieri nel messaggio 4010/2023 alcune indicazioni operative circa gli adempimenti a carico del lavoratore per gli eventi di malattia indennizzati . In particolare si chiariscono gli obblighi di:
- Trasmissione della certificazione medica
- indirizzo di reperibilità
- comunicazione malattia in caso di trasferimento all'estero
- autorizzazione per lo sbarco in caso di malattia.
Trasmissione certificato malattia marittimi
I lavoratori marittimi devono inviare la certificazione di malattia :
- entro due giorni dal rilascio
- esclusivamente in via telematica (v. messaggio n. 897 del 2 marzo 2023). Solo in casi del tutto eccezionali è ammessa la certificazione cartacea - purché in originale.
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Il messaggio precisa che non è consentita l’erogazione dell’indennità prima della acquisizione dell’originale della certificazione medica cartacea.
ATTENZIONE necessario verificare che nella certificazione medica, sia telematica che cartacea sia indicato il corretto indirizzo di reperibilità per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.
Per le visite mediche di controllo all’estero le relative istruzioni sono state fornite con la circolare n. 87 del 2 luglio 2010.
Le variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica vanno preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” sul portale www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.
In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, utilizzando :
- la casella di posta elettronica dedicata per ogni sede (esempio di denominazione: [email protected] )oppure
- il Contact center multicanale al numero verde 803 164
Marittimi e malattia all'estero
In generale sono valide le indicazioni operative fornite con la circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 e messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018
In particolare per i lavoratori marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia è necessario prima di recarsi all’estero sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia, per ottenere la preventiva autorizzazione
Nel caso in cui con mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente.