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ASSICURAZIONI ESTERE CHE OPERANO IN LPS VINCOLATE AL MONITORAGGIO FISCALE

Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale

Le Entrate confermano le regole per i casi di esonero dal monitoraggio fiscale per le assicurazioni estere che operano con clienti italiani

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Con Risoluzione n. 62 del 13 novembre con oggetto obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione (articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167) l'Agenzia conferma che le assicurazioni estere che operano in Italia in Lps (libera prestazione di servizi) senza l’intervento di un intermediario residente, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale. 

Eicordiamo che la normativa del monitoraggio fiscale è stata modificata dal Dlgs 90/2017 e risultano obbligate, fra gli altri:

  • le imprese assicurative residenti;
  • le stabili organizzazioni di società di stati membri o terzi;
  • le assicurazioni con sede in Stati membri che operano in Italia in Lps.

La risoluzone in oggetto replica ad una Associazione che ha chiesto chiarimenti riguardo a tali obblighi per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani. 

Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale

Nel dettaglio, viene chiarito che, tali compagnie sono esentate dagli obblighi di monitoraggio fiscale se nell'operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/uscita dal circuito bancario e finanziario italiano.

In caso di trasferimento transfrontaliero con più intermediari coinvolti, il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari esonera l'altro intermediario, a condizione che quest'ultimo possa dimostrare di aver ricevuto la comunicazione dall'intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

La normativa di riferimento prevede l'obbligo di segnalazione per le istituzioni finanziarie riguardo ai dati acquisiti durante l'identificazione dei clienti che effettuano trasferimenti di denaro, assegni, carte di credito ed altri strumenti finanziari. 

Tale obbligo si applica anche per i trasferimenti in valuta virtuale o cripto attività di importo pari o superiore a 5mila euro.

L'obiettivo della norma è prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, richiedendo alle istituzioni finanziarie di segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti. 

In sintesi, si tratta di una misura di prevenzione che mira a contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo attraverso la segnalazione di operazioni sospette.

Allegato

Risoluzione AdE 62 del 13.11.2023 - Monitoraggio fiscale assicurazioni estere

Tag: BANCHE E IMPRESE BANCHE E IMPRESE ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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