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REGOLE ANTIFRODE PER PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI: FAQ DELL'ADE DEL 19.02

Regole antifrode per pagamenti transfrontalieri: FAQ dell'ADE del 19.02

Acquisti transfrontalieri: le regole antifrode per le comunicazione dei dati da parte dei Psp. Nuove FAQ del 19.02 per i dubbi sull'adempimento

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L'agenzia delle entrate ha aggiornato ulteriormente in data 19 febbraio la sezione delle FAQ utili ai Psp prestatori di servizi di pagamento che devono adempiere dal 1 gennaio all'bbligo di comunicazione dati relativi ai pagamenti transfrontalieri.
Ricordiamo che si tratta dell'attuazione delle norme della Direttiva (Ue) 2020/284, per arginare i tentativi di frode, che prevede nuovi e specifici obblighi di comunicazione e di conservazione della documentazione relativa ai beneficiari delle transazioni nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.
L’Agenzia delle entrate raccoglie e trasmettere le informazioni alla banca dati europea cesop ossia il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.

Pagamenti transfrontalieri: regole antifrode in vigore dal 2024

Con il Provvedimento ADE n 406675 del 20 novembre 2023 sono state pubblicate le regole sulla Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero (ex art. 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972).

Con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:

  • istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, 
  • banche e intermediari finanziari,

al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA. 

Comunicazione dati pagamenti transfrontalieri: regole antifrode

Nel dettaglio è stato previsto che i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali. 

Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, CESOP, che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). 

I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Pagamenti transfrontalieri: i dati da comunicare per l'antifrode

Il provvedimento ADE del 20.11 specifica che, sono oggetto di comunicazione all’Agenzia le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del Regolamento (UE) n. 904/2010.

Le informazioni oggetto di comunicazione sono le seguenti: 

  • il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; 
  • il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; 
  • il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili; 
  • l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
  • se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione; 
  • se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  • i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972; 
  • i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri. 

Comunicazione pagamenti transfrontalieri: modalità e termini di invio

L’obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario, secondo le modalità di calcolo previste dall’art. 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

Attenzione al fatto che la comunicazione è dovuta su base trimestrale con decorrenza dal 1 gennaio 2024. 

Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.

Tra i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate il 19 febbraio, ve n'è uno che replica al seguente quesito:

  • "Nel caso di scarti da parte dell'ADE o del CESOP entro quanto tempo il prestatore di servizi di pagamento deve procedere all'invio del file sostitutivo/correttivo?"

Il soggetto obbligato deve procedere all’invio della comunicazione correttiva il prima possibile.

Fermi restando i termini indicati in normativa per l’adempimento dell’obbligo, la comunicazione correttiva sarà accettata dal sistema anche successivamente alla scadenza. Consulta qui tutte le risposte dell'Agenzia.

Comunicazione pagamenti transfrontalieri: soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.

Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario per i quali l’Italia è Paese di origine o Paese ospitante.

In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile.

Nel caso in cui vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario, sia nei rapporti con il pagatore che nei rapporti con il beneficiario o di entrambi, l’obbligo di comunicazione di è posto a carico di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti, salvo che siano soggetti a una specifica esclusione. 

Allegati

Dlgs n 153 18.10.2023 Direttiva UE obblighi prestatori servizi di pagamento
Provvedimento AdE 406675 del 20.11.2023 - Comunicazioni Anti Frodi IVA

Tag: BANCHE E IMPRESE BANCHE E IMPRESE ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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