Nella bozza della Legge di bilancio 2024 trova spazio una novità sugli appalti.
Nel dettaglio si tratta del rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Prima di dettagliare, si evidenzia che la legge è in dirittura di arrivo e verrà pubblicata in GU entro il 30 dicembre per entrare in vigore il 1 gennaio 2024.
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche: rifinanziato per il 2024
L’articolo 1, comma 304, proroga il meccanismo previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.
A tale riguardo è utile ricordare come l’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.
Si prevedeva che tali disposizioni si applicassero ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A.
Si stabiliva, inoltre, che le medesime disposizioni fossero applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori special e nei settori della difesa e sicurezza, in quanto compatibili.
Attraverso tale intervento normativo si mirava, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
Pertanto si evidenziano le principali modifiche apportate all'articolo 26:
- al comma 6-bis, relativo ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021. Si prevede l’adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ulteriore rispetto a quello già previsto per il 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, mediante il quale definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- al comma 6-quater, la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, viene incrementata dagli attuali 500 milioni di euro a 700 milioni per l’anno 2024 stanziando al contempo 100 milioni di euro anche per l’anno 2025;
- al comma 8, terzo periodo, in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» relativamente gli accordi quadro di lavori già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 (17 agosto 2023);
- al comma 12, relativo ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, per i quali si estende la maggiorazione del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Al contempo viene precisato che tale proroga non incide sulla norma speciale introdotta dall’articolo 18, comma 2 del decreto-legge n. 104 del 2023 per gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.
Infine ricordiamo che dal 1 luglio 2023 è operativo il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici come regolamentato dal Dlgs n 36 del 31 marzo 2023, e che dal 1 gennaio 2024 si avvierà la digitalizzazione degli appalti.
Ti potrebbero interessare:
|