HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

RISCATTO PERIODI SENZA CONTRIBUZIONE 2024/25: ISTRUZIONI PER LE DOMANDE

Riscatto periodi senza contribuzione 2024/25: istruzioni per le domande

Pubblicate le istruzioni INPS sul riscatto di periodi non coperti da contribuzione, senza interessi, riaperto con la legge di bilancio 2024. Cumulabilità con la pace contributiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

La  legge di bilancio 2024  ha introdotto una nuova opportunità di rinsaldare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati.

 Nello specifico, l'art 1 ai  commi 126-.130 della legge 213 2023 prevede la possibilità  temporanea, per  il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione  fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il  dovuto a rate mensili  in un massimo di  12 anni  senza interessi.

Vediamo i beneficiari e le modalità  di attuazione previste . 

Il 7 marzo l'Agenzia ha emanato la circolare 5 2024  che illustra la misura  ma non fornisce precisazioni ulteriori rispetto al testo di legge.

INPS ha pubblicato le istruzioni applicative nella circolare 69 del 29 maggio 2024(vedi i dettagli sotto)

Riscatto periodi non coperti da retribuzione:  chi ha diritto, per quali periodi

 La facoltà  può essere esercitata da:

  • lavoratori pubblici e privati  
  • iscritti alle gestioni INPS dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (Fondi speciali come fondo telefonici, fondo elettrici, fondo trasporti, Fondo Dirigenti d'Azienda ex Inpdai;  Fondo Volo; Fondo di Previdenza dello Spettacolo). 
  • che abbiano iniziato a versare a partire dal 1 gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo

Ciò comporta l'esclusione di fatto dei lavoratori più anziani che hanno iniziato a versare  prima di quella data.

La norma specifica  che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato con  restituzione dei contributi. 

I periodi da riscattare devono essere compresi comunque tra il primo e l'ultimo versamento contributivo effettuato.(cioè non si può anticipare il periodo complessivamente coperto).

L’Istituto chiarisce anche che mancando riferimenti alla precedente normativa sul riscatto contributivo previsto dal Dl 4/2019 , non si tiene  conto di eventuali periodi già richiesti nel periodo 2019-2021, quindi è possibile presentare una seconda richiesta e  i periodi di riscatto sono cumulabili.

Il costo del riscatto, versamento e trattamento fiscale

L'onere economico per il riscatto  è determinato in base all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (sistema contributivo, con le  aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda)

 Per i lavoratori del settore privato l'onere  può essere sostenuto dal datore di lavoro  attraverso  i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

 In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rientra nel reddito fiscalmente imponibile del dipendente 

 Il versamento  può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza :

  • in unica soluzione
  •  in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi

La norma specifica che la rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui 

  • i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o
  • tali contributi siano determinanti per l'accoglimento  di una domanda di versamenti volontari.

Riscatto periodi contributivi: presentazione della domanda di riscatto

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025, quindi va effettuata entro il 31.12.2025. 

la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini, acquisendo il consenso dell'interessato 

Il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  1. web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID  almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0,  o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano , sul sito  www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
  2. Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  3.  tramite gli Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Versamento dell’onere di riscatto

La circolare precisa che l’onere di riscatto  versato in forma parziale  da comunque diritto all’accredito di un periodo di durata corrispondente a quanto versato 

ATTENZIONE :  resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere  versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996)

Ti può interessare la Guida Facile per tutti:  

Per una panoramica completa e approfondita vedi l'ebook Pensioni 2024 del prof . L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2024.

E' disponibile anche il TOOL GRATUITO per il calcolo dell'adeguamento delle pensioni 2024

Tag: PENSIONI 2024 PENSIONI 2024 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/06/2024 Uniemens: nuovo codice contributo malattia lavoratori intermittenti

Nuovo codice per il contributo malattia da inserire nel flusso Uniemens per i datori di lavoro con personale intermittente adibito a un’attività propria dei pubblici esercizi

Uniemens: nuovo codice contributo malattia lavoratori intermittenti

Nuovo codice per il contributo malattia da inserire nel flusso Uniemens per i datori di lavoro con personale intermittente adibito a un’attività propria dei pubblici esercizi

Bando ISI 2023: elenchi rinviati

Bando ISI INAIL 2023: la pubblicazione degli elenchi provvisori è rinviata. Qui i link a documenti, regole tecniche contatti assistenza e tabella temporale

Rapporto  biennale di parità: guida e faq di chiarimenti

Guida ministeriale e nuove faq di chiarimenti sui punti ancora dubbi nella compilazione del rapporto biennale sul personale maschile e femminile, in scadenza il 15 luglio

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.