La legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova opportunità di rinsaldare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati.
Nello specifico, l'art 1 ai commi 126-.130 della legge 213 2023 prevede la possibilità temporanea, per il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il dovuto a rate mensili in un massimo di 12 anni senza interessi.
Vediamo i beneficiari e le modalità di attuazione previste .
Il 7 marzo l'Agenzia ha emanato la circolare 5 2024 che illustra la misura ma non fornisce precisazioni ulteriori rispetto al testo di legge.
INPS ha pubblicato le istruzioni applicative nella circolare 69 del 29 maggio 2024. (vedi i dettagli sotto)
Riscatto periodi non coperti da retribuzione: chi ha diritto, per quali periodi
La facoltà può essere esercitata da:
- lavoratori pubblici e privati
- iscritti alle gestioni INPS dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (Fondi speciali come fondo telefonici, fondo elettrici, fondo trasporti, Fondo Dirigenti d'Azienda ex Inpdai; Fondo Volo; Fondo di Previdenza dello Spettacolo).
- che abbiano iniziato a versare a partire dal 1 gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo
Ciò comporta l'esclusione di fatto dei lavoratori più anziani che hanno iniziato a versare prima di quella data.
La norma specifica che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato con restituzione dei contributi.
I periodi da riscattare devono essere compresi comunque tra il primo e l'ultimo versamento contributivo effettuato.(cioè non si può anticipare il periodo complessivamente coperto).
L’Istituto chiarisce anche che mancando riferimenti alla precedente normativa sul riscatto contributivo previsto dal Dl 4/2019 , non si tiene conto di eventuali periodi già richiesti nel periodo 2019-2021, quindi è possibile presentare una seconda richiesta e i periodi di riscatto sono cumulabili.
Il costo del riscatto, versamento e trattamento fiscale
L'onere economico per il riscatto è determinato in base all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (sistema contributivo, con le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda)
Per i lavoratori del settore privato l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro attraverso i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rientra nel reddito fiscalmente imponibile del dipendente
Il versamento può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza :
- in unica soluzione
- in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi
La norma specifica che la rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui
- i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o
- tali contributi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di versamenti volontari.
Riscatto periodi contributivi: presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025, quindi va effettuata entro il 31.12.2025.
la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini, acquisendo il consenso dell'interessato
Il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano , sul sito www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
- Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- tramite gli Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.
Versamento dell’onere di riscatto
La circolare precisa che l’onere di riscatto versato in forma parziale da comunque diritto all’accredito di un periodo di durata corrispondente a quanto versato
ATTENZIONE : resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996)