La legge di bilancio 2024 entrata in vigore il 1 gennaio ha introdotto una norma, che nella prima versione aveva generato non pochi allarmismi e polemiche, sui cosiddetti "pignoramenti veloci" dei conti correnti.
Tale previsione è stata poi modificata dopo che la Premier Meloni aveva bocciato la prima versione della norma.
Pignoramenti presso terzi: cosa contiene la Legge di Bilancio 2024
Il comma 100 dell'art 1 riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione.
Viene chiarito che l'attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.
Il comma in oggetto va a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, inserendo un nuovo articolo 75-ter volto a favorire la cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo.
La norma, in coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 stabilisce che l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla riscossione, da chiunque detenute.
Le procedure hanno lo scopo di:
- assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione;
- semplificare e velocizzare la medesima attività;
- impedire il pericolo di condotte elusive da parte del debitore.
Si potrà, sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, acquisie dati e le informazioni necessari al buon esito dell’azione di recupero, e rendere così più efficiente la procedura, con particolare riguardo a quella mobiliare.
Pignoramenti presso terzi: cosa contiene la Legge di Bilancio 2024
Nel dettaglio, dopo l'art 75 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si prevede di inserire il seguente:
«Articolo 75-ter (Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo) 1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.».
Ricordiamo infine che secondo l'art. 18 rubricato Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione della Legge n 111/2023 (Riforma Fiscale) con il comma e) num. 3) della Delega Fiscale prevede: "la razionalizzazione, l’informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all’effettivo soddisfo, anche mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell’articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".